SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE
REGIONE
MOLISE
LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 5-03-1990
Norme in materia di polizia locale.
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
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Il Consiglio Regionale ha approvato; |
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Titolo I
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ARTICOLO 2
FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE 1. Il personale che svolge il servizio di polizia municipale,nell' ambito territoriale dell' ente di appartenenzae nei limiti delle proprie attribuzioni, provvede, oltreall' esercizio delle funzioni previste dagli articoli 3 e 5della legge n. 65/ 1986, a: a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamentie dei provvedimenti emanati dallo Stato, dalla Regionee dagli enti locali, nelle materie di cui al precedentearticolo 1 - comma 1o; b) tutelare il patrimonio, provvedendo a tutte lefunzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni; c) assolvere gli incarichi di raccolta notizie, accertamentoe di rilevazione, nei casi previsti dalle leggi odai regolamenti; d) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta,necessari per l' espletamento delle attività e compitiistituzionali degli enti di appartenenza; e) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di poliziadello Stato e della protezione Civile; f) in caso di calamità il personale preposto ai servizidi polizia locale assicurano l' immediato intervento edi collegamenti con gli altri servizi.
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ARTICOLO 3
DIPENDENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE 1. La polizia municipale è alle dirette dipendenze delsindaco o dell' assessore da lui delegato, che vi sovrintendeimpartendo le direttive di carattere generale evigilando sullo svolgimento del servizio. 2. Il responsabile del servizio di polizia municipalerisponde direttamente al sindaco dell' addestramento,della disciplina e dell' impiego tecnico - operativo degliaddetti. 3. Nel caso di gestione associata, il relativo atto costitutivodisciplina l' adozione del regolamento per losvolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali. Il responsabile del servizio di polizia municipalegestito in forma comune ha il compito di coordinarel' impiego tecnico - operativo degli addetti, sulla base dellerichieste e delle esigenze delle amministrazioni associate. Egli è altresì responsabile della disciplina e dell'addestramento del personale. 4. Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitatiin forma associata sono in ogni caso sottoposti all'autorità del sindaco del comune nel cui territorio ditrovano ad operare.
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ARTICOLO 4
ORDINAMENTODEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE 1. L' ordinamento del Corpo di Polizia municipale, fattesalve le diverse previsioni degli accordi stipulati a normadella legge 29 marzo 1983, n. 93 e tenendo contodella classificazione dei Comuni di cui al successivoart. 5, si articola sulla base dei seguenti criteri: Comunidi classe I, II e III: responsabile del corpo (comandante); addetti al coordinamento e controllo, operatori(vigili); Comuni di classe IV: addetto al coordinamentoe controllo (comandante) e operatori (vigili).
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ARTICOLO 5
CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI 1. Ai fini della istituzione del servizio di polizia municipale,i Comuni sono individuati sulla base delle classipreviste per l' assegnazione ai Comuni del segretariocomunale di cui alla Tabella A annessa alla legge 8 giugno1962, n. 604 e successive modificazioni. 2. I Comuni assegnati alle classi III e IV organizzanol' attività di polizia municipale prevedendo l' area unicadella polizia municipale. 3. I Comuni assegnati alla classe II organizzano l'attività di polizia prevedendo che l' area della Poliziamunicipale sia articolata in due nuclei, il primo per laviabilità ed il secondo per le altre attribuzioni. 4. I Comuni assegnati alla classe I organizzano l' attività articolando l' area della polizia municipale in più nuclei operativi, caratterizzati dalla specializzazione delleattribuzioni. I comuni assegnati alla classe 1B organizzano la propriaattività di polizia locale in modo articolato sulterritorio secondo il principio del decentramento, incircoscrizione e/ o quartieri. Nel caso in cui il servizio di polizia municipale siagestito in forma associata o consorziata, la classe è determinata in base alla popolazione complessiva residentenei Comuni associati o consorziati.
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ARTICOLO 6
DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NUMERICODEGLI ADDETTI AI SERVIZIDI POLIZIA MUNICIPALE 1. I comuni o loro Consorzi, per la determinazionedel contingente numerico degli addetti al servizio dipolizia municipale, terranno conto dei seguenti elementi: a) numero degli addetti del Comune e flussi dellapopolazione; b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizionie frazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici; c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità ecomplessità del traffico; d) sviluppo dell' edilizia, insediamenti industriali e commercialie sviluppo turistico; e) quantità dei servizi; f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio - economicodi particolare significato per la specificità del territorio stesso; g) complessità del servizio.
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ARTICOLO 7
REGOLAMENTO COMUNALE 1. I Comuni che, a norma del precedente art. 1 provvedonoa istituire il Corpo di polizia municipale, adottano,ai sensi dell' art. 4 della legge n. 65/ 86, il regolamentocomunale del servizio di polizia municipaleentro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.
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ARTICOLO 8
FORMA ASSOCIATIVA DI COMUNI 1. La Regione promuove e incentiva la costituzionein associazioni e consorzi da parte dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di polizia municipale secondocriteri di economicità e di efficienza negli ambiti territorialiritenuti ottimali dagli stessi. 2. Le norme di funzionamento delle strutture organizzativedi cui al comma precedente saranno stabilitenello Statuto, approvato dai Consigli dei Comuni interessatie pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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ARTICOLO 9
COLLABORAZIONE FRA COMUNI 1. La Regione incentiva le intese fra i Comuni direttea conseguire la gestione dei servizi a carattere ricorrente,stagionale e occasionale relativi allo svolgimentodelle funzioni di Polizia Municipale sul territorio. 2. A tal fine i Comuni possono costituire appositestrutture organizzative e strumenti operativi per l' impiegodel personale su tutto il territorio interessato. 3. Quando il personale di polizia municipale vieneimpiegato nell' ambito di un Comune diverso da quellodi appartenenza, è collocato alle dipendenze funzionalidel Sindaco di quest' ultimo Comune, fermo restandoche l' impiego tecnico operativo è affidato al comandantedel Corpo o al responsabile del servizio di polizia municipaledi quel Comune. 4. Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolarioccasioni stagionali o eccezionali, sono ammessesulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioniinteressate. Delle missioni va data preventivacomunicazione al prefetto.
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ARTICOLO 10
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 1. In attesa della istituzione di una struttura regionalepermanente per la formazione degli addetti alla PoliziaMunicipale, la Regione promuove ed attua annualmente: a) Corsi di formazione riservati ai vincitori di pubblicoconcorso per addetti alla Polizia municipale; b) Corsi di aggiornamento professionale per addettialla Polizia municipale in servizio presso i Comuni dellaRegione; c) Corsi di specializzazione nei settori di competenzadella Polizia municipale nonchè nelle materie le cuifunzioni sono state trasferite o delegate ai Comuni dal DPR 616/ 77, da leggi dello Stato o della Regione. Tali corsi si concludono con misure di accertamentodell' avvenuto conseguimento di un significativo accrescimentodella professionalità del partecipante, che costituiscono,ad ogni effetto, titolo di servizio; d) ogni altra iniziativa finalizzata a migliorare i servizidi Polizia municipale. 2. Le iniziative di cui ai commi precedenti sono organizzateed attuate dal settore di Formazione Professionaledella Giunta Regionale. 3. La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamentoè obbligatoria per tutti gli addetti ai servizidi polizia locale.
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ARTICOLO 11
CONFERENZA DI SERVIZIO 1. La Giunta Regionale, d' intesa con l' Associazioneregionale dell' ANCI e della Lega delle autonomie locali,indice e organizza annualmente una Conferenza di serviziotra gli appartenenti alla Polizia municipale perfavorire il confronto e l' interscambio di esperienze.
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ARTICOLO 12
DIVISE 1. La divisa degli appartenenti a servizi di poliziamunicipale è costituita da un insieme organico di oggettidi vestiario, o equipaggiamento, di accessori aventi specificadenominazione e realizzati in modo da soddisfarele esigenze di funzionalità e di identificazione. 2. Le divise sono ordinarie, di servizio e, per servizidi onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previsteper ciascun capo dell' allegato A della presentelegge. 3. Salvo quanto sarà disposto dai regolamenti comunali,di norma il personale indossa l' uniforme ordinariaper tutta la durata del servizio. 4. L' uso di divisa diversa dall' rdinaria è dispostadal responsabile del Servizio o dal Comandante delCorpo.
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ARTICOLO 13
PLACCA E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO 1. Gli addetti alla Polizia municipale devono esseredotati di: a) placca di riconoscimento costituita da uno scudettodi metallo inseribile in un rettangolo a sfondo doratodelle dimesioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezzarappresentante lo stemma del Comune con la scritta<< Polizia Municipale >> (segue il mone del Comune) e ilnumero di matricola del personale. La placca è applicata al petto, all' altezza del taschinosinistro dell' uniforme. b) Tesserino di riconoscimento plastificato con foto,di cm. 8 per cm. 6 contenente i seguenti dati: denominazionee stemma del Comune, scritta << Polizia Municipale >>,numero di matricola, grado e dati anagrafici. Sul retro del tesserino debbono essere indicati: a) il decreto prefettizio di riconoscimento della qualificadi agente di PS; b) la qualifica di agente o di ufficiale di PG; c) gli estremi dell' autorizzazione al porto d' armi; d) il gruppo sanguigno.
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ARTICOLO 14
GRADI E DISTINTIVI DI GRADO 1. Gli addetti alla Polizia municipale sono distintiper gradi in comandante, ufficiali, sottufficiali, operatoridi Polizia municipale. 2. I gradi hanno una mera funzione simbolica e nonincidono sullo stato giuridico: sono determinati per ilComandante, il Vice Comandante e gli ufficiali dallaclasse cui sono assegnati i comuni ai sensi dell' art. 5della presente legge; per i sottufficiali dall' anzianità diservizio avendo come riferimento analogico la legge 22novembre 1973, n. 872. 3. Nei Comuni di classe 1/ A il Comandante della Poliziamunicipale riveste il grado di Colonnello; nei Comuni diclasse 1/ B, capoluoghi di Provincia, il Comandante rivesteil grado di Tenente Colonnello; nei Comuni 1/ Bnon Capoluoghi di Provincia, il Comandante della Poliziamunicipale riveste il grado di Maggiore; nei Comuni diclasse II il Comandante della Polizia municipale rivesteil grado di Capitano; nei Comuni di classe III il Comandantedella Polizia municipale riveste il grado di Tenente; nei Comuni di classe IV il Comandante rivesteil grado di Maresciallo. 4. Il Vice Comandante, ove previsto, riveste il gradoimmediatamente inferiore a quello del Comandante. Gli Ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi che sarannodeterminati dal regolamento comunale ai sensi dell'art. 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65. 5. I singoli distintivi di grado degli ufficiali sono costituitida stelle dorate con sei punte a torre per lespalline, soggolo a cordone intrecciato o piatto doratocon galloni dorati per il berretto. 6. Il Comandante indossa i gradi con filetto rossointorno ai singoli distintivi di grado. 7. Ai Sottufficiali vengono attribuiti i gradi e i relatividistintivi che saranno determinati dal regolamento comunale,così come anche per gli appuntati e i vigiliscelti. 8. I simboli distintivi di grado sono costituiti dabarrette zigrinate, una per ogni grado per le spalline,e barrette verticali equivalenti ai gradi per il berretto.
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ARTICOLO 15
MEZZI OPERATIVI 1. Le attività di Polizia Municipale vengono disimpegnatecon autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedie automezzi per impieghi speciali. 2. I servizi o i Corpi di polizia municipale potrannoessere dotati di un proprio natante a motore per iservizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne,quando svolgono attività di vigilanza o di polizialocale in zone marittime, portuali o lacustri. 3. I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistemadi allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessariaatta ad assicurare una efficiente operatività . 4. I mezzi di cui al primo comma del presente artº,acquistati con i contributi della Regione, devono essereadibiti esclusivamente per compiti di istituto.
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ARTICOLO 16
APPARECCHI RICE - TRASMITTENTI 1. Di norma gli automezzi debbono essere dotati diapparecchio rice - trasmittente collegati con la centraleoperativa o il centralino di Comando. 2. Il personale in servizio di vigilanza deve essere dotatodi apparecchio rice - trasmittente portatile. 3. Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponteradio, ogni Comune farà uso di una sigla propria di individuazionealla quale farà poi seguito un numero dichiamata per singolo equipaggio o posto di servizio. 4. La Regione con proprio provvedimento potrà stabilirenorme per eventuale collegamento dei comandidi polizia municipale con il sistema radio - trasmittenteregionale ai fini del collegamento per ragioni di soccorsoo per servizio di protezione civile.
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ARTICOLO 17
AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzionidi polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzodi appositi servizi; ad essi sono estesi, in quanto applicabili,le disposizioni della presentelegge sostituendoal Comune ed ai suoi organi l' ente locale e gli organicorrispondenti.
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ARTICOLO 18
COMITATO TECNICO REGIONALE 1. E' istituito il Comitato tecnico regionale in materiadi Polizia locale, il quale dura in carico quanto il ConsiglioRegionale, svolge le sue funzioni fino al suo rinnovoed è composto: a) dall' Assessore regionale agli Enti Locali o da unsuo delegato che lo presiede; b) da un esperto in materia di polizia locale designatodalla Giunta Regionale; c) da 4 rappresentanti degli Enti Locali designati rispettivamentedalle sezioni regionali ANCI, UPI, UNCEM, e Lega delle Autonomie; d) da un rappresentante sindacale appartenente allaPolizia Municipale designato unitariamente dalle OrganizzazioniSindacali maggiormente rappresentative alivello regionale; e) da due rappresentanti dell' associazione di categoriapiù rappresentativa in ambito regionale dei VigiliUrbani; f) da due rappresentanti dell' associazione di categoriapiù rappresentativa in ambito regionale dei Comandantie Ufficiali di Polizia Municipale. 2. I componenti sono nominati con decreto del Presidentedella Giunta Regionale il quale, in caso di omessadesignazione di alcuni membri, assegna un terminenon superiore a trenta giorni per provvedervi. Qualora l' omissione si protragga, provvede ugualmentealla nomina dei soggetti già designati. In tal caso ilComitato risulta composto, a tutti gli effetti, da unnumero di componenti corrispondente a quello dei membrinominati. 3. Ai componenti del Comitato spetta il rimborsodelle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.
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ARTICOLO 19
COMPITI DEL COMITATO 1. Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio,di informazione e consulenza tecnica e giuridica in materiadi Polizia Locale. 2. In particolare, esso formula alla Giunta regionaleproposte relative: a) alle caratteristiche dei servizi di Polizia; b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintividel personale addetto ai servizi di Polizia locale; c) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativiin dotazione ai corpi e ai servizi di Polizia locale:a tal fine esprime pareri sulle richieste di contributipreviste dalla presente legge; d) ai corsi di formazione professionale con particolareriferimento alle materie di insegnamento che dovrannoessere omogenei quanto ai contenuti tecnico culturali; e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materiedi cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma,ai corpi ed ai servizi di Polizia Locale. 3. Una struttura organizzativa regionale alle dipendenzefunzionali della Giunta, svolge compiti di supportotecnico e amministrativo all' attività del Comitato.
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ARTICOLO 20
PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DEI MEZZI ESTRUMENTI OPERATIVI 1. La Regione concede ai Comuni ed agli altri EntiLocali contributi per l' acquisto di attrezzature e mezzinecessari all' espletamento delle funzioni e dei compitidi polizia locale, nei limiti delle risorse stanziate inbilancio. 2. I contributi sono concessi sulla base di un programmaannuale di finanziamento delle attrezzature emezzi, approvato dal Consiglio regionale previo pareredel Comitato Tecnico di cui all' art. 19 ed eleborato sullabase di parametri e standards individuati tenendo prevalentementeconto degli elementi di cui all' art. 6 dellapresente legge. Va data precedenza alle richieste dicontributi presentate da associazioni o consorzi diComuni per il servizio di Polizia Municipale. 3. La misura del contributo per ciascuna categoriadi attrezzature è determinata dal programma di cui alprecedente comma e non può , comunque, superareil 50% della spesa necessaria. Tale percentuale è elevataal 70% della spesa nel caso di Associazione oConsorzi di Comuni. 4. Il contributo verrà erogato dalla Giunta Regionaleprevia presentazione della delibera di liquidazione dellespese adottata dal competente Organo del Comune odegli altri Enti Locali.
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ARTICOLO 21
PRESENTAZIONE DOMANDE 1. I Comuni e gli altri Enti Locali che intendonofruire dei benefici di cui al precedente articolo 21, devonoinoltrare, entro e non oltre il 31 marzo di ognianno, apposita domanda, sottoscritta dal Sindaco, indirizzataalla Regione Molise - Assessorato agli EntiLocali -, indicante la classe di appartenenza del Comune,l' attrezzatura che si intende acquistare, l' uso cuisarà adibita, il costo, la sua utilizzazione ai fini delpotenziamento di strutture preesistenti, nonchè la sommarichiesta e i mezzi per far fronte alla copertura finanziariadella spesa eccedente la misura del contributoammissibile. 2. Alla domanda deve essere allegata una copia delladelibera del competente Organo del Comune o deglialtri Enti Locali che autorizza l' acquisto delle attrezzaturecon la contestuale assunzione del relativo impegno dispesa.
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ARTICOLO 22
NORMA TRANSITORIA 1. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge i Comuni e gli altri Enti Locali adeguanoi propri vigenti regolamenti alle disposizioni in essacontenute. 2. I Comuni adeguano, altresì , la foggia delle uniformie le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi aimodelli stabiliti nella presente legge, entro due annidalla sua entrata in vigore.
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ARTICOLO 23
NORMA FINANZIARIA 1. Agli oneri derivanti dall' applicazione della presentelegge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuitialla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16 maggio1970, n. 281. 2. Alla quantificazione della spesa annuale sarà provvedutocon la stessa legge approvativa del bilancio.
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ARTICOLO 24
La presente legge sarà pubblicata nel BollettinoUfficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farlaosservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 5 marzo 1990.
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ALLEGATO 1:
Allegato A
CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI
Divisa maschile invernale. - Copricapo: berretto rigido di colore bianco con visiera,con fregio del Comune, con foderina bianca intercambiabile; per gli Ufficiali, sottufficiali berrettocome sopra colore blu notte. - Giacca: tessuto pesante colore blu notte quattrobottoni tipo oro zigrinati, quattro tasche sovrappostecon piegone e pattina, di cui due piccole sul pettodue grandi alle falde laterali - spacco posteriore - spallinecon bordo colore da stabilirsi comune per comunefermate da bottone metallico - distintivo digrado sulle spalline; In sostituzione degli alamari stemma del Comunecolore argento per vigili e sottufficiali, color oro pergli Ufficiali; - Pantaloni: colore blu notte stesso tessuto della giacca; - Camicia: celeste - manica lunga - modello classico; - Cravatta: blu notte; - Calze: blu notte; - Impermeabile: Gore - Tez blu notte lungo con cappucciointerscambiabile - con spalline, distintivi di gradosulle spalline; stemma sul bavero come per giacca; - Fischietto: con catena di metallo; - Borsello: bianco - Cinturone: bianco; - Fondina portapistola con portacaricatore: bianca; - Guanto di pelle: bianchi per l' operatore (vigile): dipelle color nero per Sottufficiali e Ufficiali; - Giubbotto: nero in pelle con spalline distintivi digrado sulle spalline e stemma come per la giacca; - Cappotto: blu scuro con spalline - modello classico- sei bottoni con piegone posteriore e bottoncinicolor oro doppio petto: distintivi di grado sullespalline; - Maglione grigio di lana collo alto; - Giacca a vento: piumino d' oca in Gore - Tex concappuccio.Divisa femminile.Varianti rispetto a divisa maschile: - Gonna: blu notte tipo classico; - Calze. blu - Copricapo: basco blu notte; - Cappotto: mantella blu notte; << MOTOCICLISTI (uomo - donna)Varianti rispetto a divisa appiedati: - Pantaloni: cavallerizza colore blu notte dello stessotessuto della giacca; - Guantoni: pelle nera con riporti bianchi rifrangenti; - Stivaloni: tipo polstrada; - Casco: bianco e celeste omologato; - Manicotti: rifrangenti; - Spallaccio: con cinturone e borsello; - Impermeabile: nero completo da motociclista conbusta custodia; - Maglione: grigio (solo periodo invernale). DIVISA ESTIVA (uomo - donna) E' costituita da:Giacca, giubbino e pantalone o gonna in tessuto leggerodi colore blu notte e può essere indossata: - senza giacca con camicia celeste a maniche lunghee fregi sulla camicia; - senza giacca con camicia celeste a maniche corte efregi sulla camicia; - con giubbino in Gore - Tez in giornate di pioggia. DIVISA PER SERVIZI RURALI Tura spezzata di tipo militare antistrappo di coloreblu notte con fregi sul bavero, scarponi anfibi e bascobu notte con stemma del Comune. DIVISA DI RAPPRESENTANZA Casco bianco con stemma, guanti bianchi, cinturonebianco, controspalline e cordellino intrecciato dei coloridel Comune, sciabola per i vigili, per i sottufficiali stessadivisa con la variante per il cordellino che avrà oltre aicolori del Comune anche il colore argento; per gli ufficialifascia azzurra con inseriti i colori del Comune esciabola con cordellino color oro. CALZATURE INVERNALI - scarpe basse nere in cuoio con para; - stivaletto nero in cuoio; CALZATURE ESTIVE - scarpe basse nere di cuoio; CALZATURE AUTUNNALI - scarpe basse nere in cuoio; CALZATURE SERVIZI DI SOCCORSO - scarponi anfibi.
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