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ARCHIVIO LEGISLATIVO

 

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 5-03-1990

Norme in materia di polizia locale.

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 5
del 16 marzo 1990

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha apposto il visto:
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga
la seguente legge:

 

 

 

Titolo I
NORME GENERALI PER L' ISTITUZIONE
DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
DI POLIZIA MUNICIPALE
 1.  La Regione, nel rispetto delle norme e dei principi
stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, detta norme
sull' ordinamento della polizia municipale, al fine di assicurare
su tutto il territorio regionale un uniforme ed
efficiente esercizio da parte dei Comuni delle funzioni
di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa
e di ogni altra attività  di polizia nelle materie di
propria competenza nonchè  in quelle ad essi delegate.
  2.  I Comuni possono procedere all' istituzione del
<< Corpo di polizia municipale >> quando le funzioni di
cui al precedente comma sono espletate da almeno sette
addetti, disciplinando lo stato giuridico del personale
con apposito regolamento, in conformità  ai principi
contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93.

 

 

 

ARTICOLO 2

FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE
 1.  Il personale che svolge il servizio di polizia municipale,
nell' ambito territoriale dell' ente di appartenenza
e nei limiti delle proprie attribuzioni, provvede, oltre
all' esercizio delle funzioni previste dagli articoli 3 e 5
della legge n. 65/ 1986, a:
  a) vigilare sull' osservanza delle leggi, dei regolamenti
e dei provvedimenti emanati dallo Stato, dalla Regione
e dagli enti locali, nelle materie di cui al precedente
articolo 1 - comma 1o;
  b) tutelare il patrimonio, provvedendo a tutte le
funzioni che non siano attribuite ad altri enti ed istituzioni;
  c) assolvere gli incarichi di raccolta notizie, accertamento
e di rilevazione, nei casi previsti dalle leggi o
dai regolamenti;
  d) prestare servizi d' ordine, di vigilanza e di scorta,
necessari per l' espletamento delle attività  e compiti
istituzionali degli enti di appartenenza;
  e) collaborare, nei limiti e nelle forme di legge e nell'
ambito delle proprie attribuzioni, con le forze di polizia
dello Stato e della protezione Civile;
  f) in caso di calamità  il personale preposto ai servizi
di polizia locale assicurano l' immediato intervento ed
i collegamenti con gli altri servizi.

 

 

 

ARTICOLO 3

DIPENDENZA DEI SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE
 1.  La polizia municipale è  alle dirette dipendenze del
sindaco o dell' assessore da lui delegato, che vi sovrintende
impartendo le direttive di carattere generale e
vigilando sullo svolgimento del servizio.
  2.  Il responsabile del servizio di polizia municipale
risponde direttamente al sindaco dell' addestramento,
della disciplina e dell' impiego tecnico - operativo degli
addetti.
  3.  Nel caso di gestione associata, il relativo atto costitutivo
disciplina l' adozione del regolamento per lo
svolgimento del servizio, fissandone i contenuti essenziali.
  Il responsabile del servizio di polizia municipale
gestito in forma comune ha il compito di coordinare
l' impiego tecnico - operativo degli addetti, sulla base delle
richieste e delle esigenze delle amministrazioni associate.
  Egli è  altresì  responsabile della disciplina e dell'
addestramento del personale.
  4.  Gli addetti ai servizi di polizia municipale esercitati
in forma associata sono in ogni caso sottoposti all'
autorità  del sindaco del comune nel cui territorio di
trovano ad operare.

 

 

 

ARTICOLO 4

ORDINAMENTO
DEL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
 1.  L' ordinamento del Corpo di Polizia municipale, fatte
salve le diverse previsioni degli accordi stipulati a norma
della legge 29 marzo 1983, n. 93 e tenendo conto
della classificazione dei Comuni di cui al successivo
art. 5, si articola sulla base dei seguenti criteri: Comuni
di classe I, II e III: responsabile del corpo (comandante);
  addetti al coordinamento e controllo, operatori
(vigili);  Comuni di classe IV: addetto al coordinamento
e controllo (comandante) e operatori (vigili).

 

 

 

ARTICOLO 5

CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI
 1.  Ai fini della istituzione del servizio di polizia municipale,
i Comuni sono individuati sulla base delle classi
previste per l' assegnazione ai Comuni del segretario
comunale di cui alla Tabella A annessa alla legge 8 giugno
1962, n. 604 e successive modificazioni.
  2.  I Comuni assegnati alle classi III e IV organizzano
l' attività  di polizia municipale prevedendo l' area unica
della polizia municipale.
  3.  I Comuni assegnati alla classe II organizzano l'
attività  di polizia prevedendo che l' area della Polizia
municipale sia articolata in due nuclei, il primo per la
viabilità  ed il secondo per le altre attribuzioni.
  4.  I Comuni assegnati alla classe I organizzano l' attività 
articolando l' area della polizia municipale in più 
nuclei operativi, caratterizzati dalla specializzazione delle
attribuzioni.
  I comuni assegnati alla classe 1B organizzano la propria
attività  di polizia locale in modo articolato sul
territorio secondo il principio del decentramento, in
circoscrizione e/ o quartieri.
  Nel caso in cui il servizio di polizia municipale sia
gestito in forma associata o consorziata, la classe è 
determinata in base alla popolazione complessiva residente
nei Comuni associati o consorziati.

 

 

 

ARTICOLO 6

DETERMINAZIONE DEL CONTINGENTE NUMERICO
DEGLI ADDETTI AI SERVIZI
DI POLIZIA MUNICIPALE
 1.  I comuni o loro Consorzi, per la determinazione
del contingente numerico degli addetti al servizio di
polizia municipale, terranno conto dei seguenti elementi:
  a) numero degli addetti del Comune e flussi della
popolazione;
  b) superficie territoriale e suddivisioni in circoscrizioni
e frazioni, collegamenti logistici e caratteri urbanistici;
  c) sviluppo chilometrico della rete viaria, densità  e
complessità  del traffico;
  d) sviluppo dell' edilizia, insediamenti industriali e commerciali
e sviluppo turistico;
  e) quantità  dei servizi;
  f) ogni altro criterio oggettivo di carattere socio - economico
di particolare significato per la specificità 
del territorio stesso;
  g) complessità  del servizio.

 

 

 

ARTICOLO 7

 REGOLAMENTO COMUNALE
 1.  I Comuni che, a norma del precedente art. 1 provvedono
a istituire il Corpo di polizia municipale, adottano,
ai sensi dell' art. 4 della legge n. 65/ 86, il regolamento
comunale del servizio di polizia municipale
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

 

 

 

 

Titolo II
ASSOCIAZIONI E COLLABORAZIONE FRA COMUNI

ARTICOLO 8

FORMA ASSOCIATIVA DI COMUNI
 1.  La Regione promuove e incentiva la costituzione
in associazioni e consorzi da parte dei Comuni per l'
esercizio delle funzioni di polizia municipale secondo
criteri di economicità  e di efficienza negli ambiti territoriali
ritenuti ottimali dagli stessi.
  2.  Le norme di funzionamento delle strutture organizzative
di cui al comma precedente saranno stabilite
nello Statuto, approvato dai Consigli dei Comuni interessati
e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

ARTICOLO 9

COLLABORAZIONE FRA COMUNI
 1.  La Regione incentiva le intese fra i Comuni dirette
a conseguire la gestione dei servizi a carattere ricorrente,
stagionale e occasionale relativi allo svolgimento
delle funzioni di Polizia Municipale sul territorio.
  2.  A tal fine i Comuni possono costituire apposite
strutture organizzative e strumenti operativi per l' impiego
del personale su tutto il territorio interessato.
  3.  Quando il personale di polizia municipale viene
impiegato nell' ambito di un Comune diverso da quello
di appartenenza, è  collocato alle dipendenze funzionali
del Sindaco di quest' ultimo Comune, fermo restando
che l' impiego tecnico operativo è  affidato al comandante
del Corpo o al responsabile del servizio di polizia municipale
di quel Comune.
  4.  Le missioni esterne per soccorso in caso di calamità 
e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari
occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse
sulla base di appositi piani concordati tra le amministrazioni
interessate.  Delle missioni va data preventiva
comunicazione al prefetto.

 

 

 

 

Titolo III

ARTICOLO 10

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
 1.  In attesa della istituzione di una struttura regionale
permanente per la formazione degli addetti alla Polizia
Municipale, la Regione promuove ed attua annualmente:
  a) Corsi di formazione riservati ai vincitori di pubblico
concorso per addetti alla Polizia municipale;
  b) Corsi di aggiornamento professionale per addetti
alla Polizia municipale in servizio presso i Comuni della
Regione;
  c) Corsi di specializzazione nei settori di competenza
della Polizia municipale nonchè  nelle materie le cui
funzioni sono state trasferite o delegate ai Comuni dal
 DPR 616/ 77, da leggi dello Stato o della Regione.
  Tali corsi si concludono con misure di accertamento
dell' avvenuto conseguimento di un significativo accrescimento
della professionalità  del partecipante, che costituiscono,
ad ogni effetto, titolo di servizio;
  d) ogni altra iniziativa finalizzata a migliorare i servizi
di Polizia municipale.
  2.  Le iniziative di cui ai commi precedenti sono organizzate
ed attuate dal settore di Formazione Professionale
della Giunta Regionale.
  3.  La frequenza ai corsi di preparazione e di aggiornamento
è  obbligatoria per tutti gli addetti ai servizi
di polizia locale.

 

 

 

ARTICOLO 11

CONFERENZA DI SERVIZIO
 1.  La Giunta Regionale, d' intesa con l' Associazione
regionale dell' ANCI e della Lega delle autonomie locali,
indice e organizza annualmente una Conferenza di servizio
tra gli appartenenti alla Polizia municipale per
favorire il confronto e l' interscambio di esperienze.

 

 

 

 

Titolo IV
UNIFORMI E DISTINTIVI DI GRADO

ARTICOLO 12

DIVISE
 1.  La divisa degli appartenenti a servizi di polizia
municipale è  costituita da un insieme organico di oggetti
di vestiario, o equipaggiamento, di accessori aventi specifica
denominazione e realizzati in modo da soddisfare
le esigenze di funzionalità  e di identificazione.
  2.  Le divise sono ordinarie, di servizio e, per servizi
di onore e di rappresentanza, con le caratteristiche previste
per ciascun capo dell' allegato A della presente
legge.
  3.  Salvo quanto sarà  disposto dai regolamenti comunali,
di norma il personale indossa l' uniforme ordinaria
per tutta la durata del servizio.
  4.  L' uso di divisa diversa dall' rdinaria è  disposta
dal responsabile del Servizio o dal Comandante del
Corpo.

 

 

 

ARTICOLO 13

PLACCA E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO
 1.  Gli addetti alla Polizia municipale devono essere
dotati di:
  a) placca di riconoscimento costituita da uno scudetto
di metallo inseribile in un rettangolo a sfondo dorato
delle dimesioni di mm. 40 di base e mm. 55 di altezza
rappresentante lo stemma del Comune con la scritta
<< Polizia Municipale >> (segue il mone del Comune) e il
numero di matricola del personale.
  La placca è  applicata al petto, all' altezza del taschino
sinistro dell' uniforme.
  b) Tesserino di riconoscimento plastificato con foto,
di cm. 8 per cm. 6 contenente i seguenti dati: denominazione
e stemma del Comune, scritta << Polizia Municipale >>,
numero di matricola, grado e dati anagrafici.
  Sul retro del tesserino debbono essere indicati:
  a) il decreto prefettizio di riconoscimento della qualifica
di agente di PS;
  b) la qualifica di agente o di ufficiale di PG;
  c) gli estremi dell' autorizzazione al porto d' armi;
  d) il gruppo sanguigno.

 

 

 

ARTICOLO 14

GRADI E DISTINTIVI DI GRADO
 1.  Gli addetti alla Polizia municipale sono distinti
per gradi in comandante, ufficiali, sottufficiali, operatori
di Polizia municipale.
  2.  I gradi hanno una mera funzione simbolica e non
incidono sullo stato giuridico: sono determinati per il
Comandante, il Vice Comandante e gli ufficiali dalla
classe cui sono assegnati i comuni ai sensi dell' art. 5
della presente legge;  per i sottufficiali dall' anzianità  di
servizio avendo come riferimento analogico la legge 22
novembre 1973, n. 872.
  3.  Nei Comuni di classe 1/ A il Comandante della Polizia
municipale riveste il grado di Colonnello;  nei Comuni di
classe 1/ B, capoluoghi di Provincia, il Comandante riveste
il grado di Tenente Colonnello;  nei Comuni 1/ B
non Capoluoghi di Provincia, il Comandante della Polizia
municipale riveste il grado di Maggiore;  nei Comuni di
classe II il Comandante della Polizia municipale riveste
il grado di Capitano;  nei Comuni di classe III il Comandante
della Polizia municipale riveste il grado di Tenente;
  nei Comuni di classe IV il Comandante riveste
il grado di Maresciallo.
  4.  Il Vice Comandante, ove previsto, riveste il grado
immediatamente inferiore a quello del Comandante.
  Gli Ufficiali, ove previsti, rivestono i gradi che saranno
determinati dal regolamento comunale ai sensi dell'
art. 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65.
  5.  I singoli distintivi di grado degli ufficiali sono costituiti
da stelle dorate con sei punte a torre per le
spalline, soggolo a cordone intrecciato o piatto dorato
con galloni dorati per il berretto.
  6.  Il Comandante indossa i gradi con filetto rosso
intorno ai singoli distintivi di grado.
  7.  Ai Sottufficiali vengono attribuiti i gradi e i relativi
distintivi che saranno determinati dal regolamento comunale,
così  come anche per gli appuntati e i vigili
scelti.
  8.  I simboli distintivi di grado sono costituiti da
barrette zigrinate, una per ogni grado per le spalline,
e barrette verticali equivalenti ai gradi per il berretto.

 

 

 

 

Titolo V
MEZZI E STRUMENTI OPERATIVI

ARTICOLO 15

MEZZI OPERATIVI
 1.  Le attività  di Polizia Municipale vengono disimpegnate
con autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi
e automezzi per impieghi speciali.
  2.  I servizi o i Corpi di polizia municipale potranno
essere dotati di un proprio natante a motore per i
servizi marittimi, lacuali o comunque per le acque interne,
quando svolgono attività  di vigilanza o di polizia
locale in zone marittime, portuali o lacustri.
  3.  I mezzi nautici saranno in tal caso dotati di sistema
di allarme, collegamento radio ed attrezzatura necessaria
atta ad assicurare una efficiente operatività .
  4.  I mezzi di cui al primo comma del presente artº,
acquistati con i contributi della Regione, devono essere
adibiti esclusivamente per compiti di istituto.

 

 

 

ARTICOLO 16

APPARECCHI RICE - TRASMITTENTI
 1.  Di norma gli automezzi debbono essere dotati di
apparecchio rice - trasmittente collegati con la centrale
operativa o il centralino di Comando.
  2.  Il personale in servizio di vigilanza deve essere dotato
di apparecchio rice - trasmittente portatile.
  3.  Per le trasmissioni di servizio attraverso il ponte
radio, ogni Comune farà  uso di una sigla propria di individuazione
alla quale farà  poi seguito un numero di
chiamata per singolo equipaggio o posto di servizio.
  4.  La Regione con proprio provvedimento potrà  stabilire
norme per eventuale collegamento dei comandi
di polizia municipale con il sistema radio - trasmittente
regionale ai fini del collegamento per ragioni di soccorso
o per servizio di protezione civile.

 

 

 

ARTICOLO 17

AMBITO DI APPLICAZIONE
 1.  Gli enti locali diversi dai Comuni svolgono le funzioni
di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo
di appositi servizi;  ad essi sono estesi, in quanto applicabili,
le disposizioni della presentelegge sostituendo
al Comune ed ai suoi organi l' ente locale e gli organi
corrispondenti.

 

 

 

 

Titolo VI
FUNZIONI DI STUDIO
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

ARTICOLO 18

COMITATO TECNICO REGIONALE
 1.  E' istituito il Comitato tecnico regionale in materia
di Polizia locale, il quale dura in carico quanto il Consiglio
Regionale, svolge le sue funzioni fino al suo rinnovo
ed è  composto:
  a) dall' Assessore regionale agli Enti Locali o da un
suo delegato che lo presiede;
  b) da un esperto in materia di polizia locale designato
dalla Giunta Regionale;
  c) da 4 rappresentanti degli Enti Locali designati rispettivamente
dalle sezioni regionali ANCI, UPI,
 UNCEM, e Lega delle Autonomie;
  d) da un rappresentante sindacale appartenente alla
Polizia Municipale designato unitariamente dalle Organizzazioni
Sindacali maggiormente rappresentative a
livello regionale;
  e) da due rappresentanti dell' associazione di categoria
più  rappresentativa in ambito regionale dei Vigili
Urbani;
  f) da due rappresentanti dell' associazione di categoria
più  rappresentativa in ambito regionale dei Comandanti
e Ufficiali di Polizia Municipale.
  2.  I componenti sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta Regionale il quale, in caso di omessa
designazione di alcuni membri, assegna un termine
non superiore a trenta giorni per provvedervi.
  Qualora l' omissione si protragga, provvede ugualmente
alla nomina dei soggetti già  designati.  In tal caso il
Comitato risulta composto, a tutti gli effetti, da un
numero di componenti corrispondente a quello dei membri
nominati.
  3.  Ai componenti del Comitato spetta il rimborso
delle spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

 

 

 

ARTICOLO 19

COMPITI DEL COMITATO
 1.  Il Comitato tecnico regionale ha funzioni di studio,
di informazione e consulenza tecnica e giuridica in materia
di Polizia Locale.
  2.  In particolare, esso formula alla Giunta regionale
proposte relative:
  a) alle caratteristiche dei servizi di Polizia;
  b) alle caratteristiche delle uniformi e dei distintivi
del personale addetto ai servizi di Polizia locale;
  c) alle caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi
in dotazione ai corpi e ai servizi di Polizia locale:
a tal fine esprime pareri sulle richieste di contributi
previste dalla presente legge;
  d) ai corsi di formazione professionale con particolare
riferimento alle materie di insegnamento che dovranno
essere omogenei quanto ai contenuti tecnico culturali;
  e) a eventuali comunicati e note esplicative, nelle materie
di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma,
ai corpi ed ai servizi di Polizia Locale.
  3.  Una struttura organizzativa regionale alle dipendenze
funzionali della Giunta, svolge compiti di supporto
tecnico e amministrativo all' attività  del Comitato.

 

 

 

 

Titolo VII

ARTICOLO 20

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO DEI MEZZI E
STRUMENTI OPERATIVI
 1.  La Regione concede ai Comuni ed agli altri Enti
Locali contributi per l' acquisto di attrezzature e mezzi
necessari all' espletamento delle funzioni e dei compiti
di polizia locale, nei limiti delle risorse stanziate in
bilancio.
  2.  I contributi sono concessi sulla base di un programma
annuale di finanziamento delle attrezzature e
mezzi, approvato dal Consiglio regionale previo parere
del Comitato Tecnico di cui all' art. 19 ed eleborato sulla
base di parametri e standards individuati tenendo prevalentemente
conto degli elementi di cui all' art. 6 della
presente legge.  Va data precedenza alle richieste di
contributi presentate da associazioni o consorzi di
Comuni per il servizio di Polizia Municipale.
  3.  La misura del contributo per ciascuna categoria
di attrezzature è  determinata dal programma di cui al
precedente comma e non può , comunque, superare
il 50% della spesa necessaria.  Tale percentuale è  elevata
al 70% della spesa nel caso di Associazione o
Consorzi di Comuni.
  4.  Il contributo verrà  erogato dalla Giunta Regionale
previa presentazione della delibera di liquidazione delle
spese adottata dal competente Organo del Comune o
degli altri Enti Locali.

 

 

 

ARTICOLO 21

PRESENTAZIONE DOMANDE
 1.  I Comuni e gli altri Enti Locali che intendono
fruire dei benefici di cui al precedente articolo 21, devono
inoltrare, entro e non oltre il 31 marzo di ogni
anno, apposita domanda, sottoscritta dal Sindaco, indirizzata
alla Regione Molise - Assessorato agli Enti
Locali -, indicante la classe di appartenenza del Comune,
l' attrezzatura che si intende acquistare, l' uso cui
sarà  adibita, il costo, la sua utilizzazione ai fini del
potenziamento di strutture preesistenti, nonchè  la somma
richiesta e i mezzi per far fronte alla copertura finanziaria
della spesa eccedente la misura del contributo
ammissibile.
  2.  Alla domanda deve essere allegata una copia della
delibera del competente Organo del Comune o degli
altri Enti Locali che autorizza l' acquisto delle attrezzature
con la contestuale assunzione del relativo impegno di
spesa.

 

 

 

 

Titolo VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 22

NORMA TRANSITORIA
 1.  Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge i Comuni e gli altri Enti Locali adeguano
i propri vigenti regolamenti alle disposizioni in essa
contenute.
  2.  I Comuni adeguano, altresì , la foggia delle uniformi
e le caratteristiche dei mezzi e strumenti operativi ai
modelli stabiliti nella presente legge, entro due anni
dalla sua entrata in vigore.

 

 

 

ARTICOLO 23

NORMA FINANZIARIA
 1.  Agli oneri derivanti dall' applicazione della presente
legge si fa fronte con quota parte dei fondi attribuiti
alla Regione ai sensi dell' art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281.
  2.  Alla quantificazione della spesa annuale sarà  provveduto
con la stessa legge approvativa del bilancio.

 

 

 

ARTICOLO 24

 La presente legge sarà  pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Molise.
 Data a Campobasso, addì  5 marzo 1990.

 

 

 

ALLEGATO 1:

Allegato A
CARATTERISTICHE DELLE UNIFORMI

 

Divisa maschile invernale.
 - Copricapo: berretto rigido di colore bianco con visiera,
con fregio del Comune, con foderina bianca intercambiabile;
  per gli Ufficiali, sottufficiali berretto
come sopra colore blu notte.
  - Giacca: tessuto pesante colore blu notte quattro
bottoni tipo oro zigrinati, quattro tasche sovrapposte
con piegone e pattina, di cui due piccole sul petto
due grandi alle falde laterali - spacco posteriore - spalline
con bordo colore da stabilirsi comune per comune
fermate da bottone metallico - distintivo di
grado sulle spalline;
  In sostituzione degli alamari stemma del Comune
colore argento per vigili e sottufficiali, color oro per
gli Ufficiali;
  - Pantaloni: colore blu notte stesso tessuto della giacca;
  - Camicia: celeste - manica lunga - modello classico;
  - Cravatta: blu notte;
  - Calze: blu notte;
  - Impermeabile: Gore - Tez blu notte lungo con cappuccio
interscambiabile - con spalline, distintivi di grado
sulle spalline;  stemma sul bavero come per giacca;
  - Fischietto: con catena di metallo;
  - Borsello: bianco
  - Cinturone: bianco;
  - Fondina portapistola con portacaricatore: bianca;
  - Guanto di pelle: bianchi per l' operatore (vigile): di
pelle color nero per Sottufficiali e Ufficiali;
  - Giubbotto: nero in pelle con spalline distintivi di
grado sulle spalline e stemma come per la giacca;
  - Cappotto: blu scuro con spalline - modello classico
- sei bottoni con piegone posteriore e bottoncini
color oro doppio petto: distintivi di grado sulle
spalline;
  - Maglione grigio di lana collo alto;
  - Giacca a vento: piumino d' oca in Gore - Tex con
cappuccio.
Divisa femminile.
Varianti rispetto a divisa maschile:
  - Gonna: blu notte tipo classico;
  - Calze.  blu
  - Copricapo: basco blu notte;
  - Cappotto: mantella blu notte;
 
<< MOTOCICLISTI (uomo - donna)
Varianti rispetto a divisa appiedati:
  - Pantaloni: cavallerizza colore blu notte dello stesso
tessuto della giacca;
  - Guantoni: pelle nera con riporti bianchi rifrangenti;
  - Stivaloni: tipo polstrada;
  - Casco: bianco e celeste omologato;
  - Manicotti: rifrangenti;
  - Spallaccio: con cinturone e borsello;
  - Impermeabile: nero completo da motociclista con
busta custodia;
  - Maglione: grigio (solo periodo invernale).
 
DIVISA ESTIVA (uomo - donna)
 E' costituita da:
Giacca, giubbino e pantalone o gonna in tessuto leggero
di colore blu notte e può  essere indossata:
  - senza giacca con camicia celeste a maniche lunghe
e fregi sulla camicia;
  - senza giacca con camicia celeste a maniche corte e
fregi sulla camicia;
  - con giubbino in Gore - Tez in giornate di pioggia.
 
DIVISA PER SERVIZI RURALI
 Tura spezzata di tipo militare antistrappo di colore
blu notte con fregi sul bavero, scarponi anfibi e basco
bu notte con stemma del Comune.
 
DIVISA DI RAPPRESENTANZA
 Casco bianco con stemma, guanti bianchi, cinturone
bianco, controspalline e cordellino intrecciato dei colori
del Comune, sciabola per i vigili, per i sottufficiali stessa
divisa con la variante per il cordellino che avrà  oltre ai
colori del Comune anche il colore argento;  per gli ufficiali
fascia azzurra con inseriti i colori del Comune e
sciabola con cordellino color oro.
 
CALZATURE INVERNALI
  - scarpe basse nere in cuoio con para;
  - stivaletto nero in cuoio;
  CALZATURE ESTIVE
  - scarpe basse nere di cuoio;
  CALZATURE AUTUNNALI
  - scarpe basse nere in cuoio;
  CALZATURE SERVIZI DI SOCCORSO
  - scarponi anfibi.
 

 

 

 

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